In caso di morte di uno/una dei/delle partner uniti/e civilmente, l’altro/a ha diritto di ereditare i beni della persona deceduta, proprio come accade per le coppie sposate.
In caso di morte senza testamento, l’eredità verrà divisa tra i/le partner dell’unione civile in base alle norme generali stabilite dalla legge sulle successioni.
È comunque possibile stipulare un testamento per regolare l’eredità in modo diverso da quello previsto dalle legge.
Le coppie unite civilmente hanno talvolta figli comuni.
I figli nati all’interno delle coppie omogenitoriali possono essere riconosciuti dalla legge come figli di entrambi i genitori. Si tratta per esempio dei casi in cui uno/a dei due partner ha adottato il/la figlio/a dell’altro/a (adozione in casi particolari del figlio del coniuge - art. 44 legge 184/1983) oppure dei casi di trascrizione in Italia degli atti di nascita formati all’estero o, invece, dei provvedimento di adozione emessi da uno Stato estero o, infine, dei casi in cui il comune italiano in cui è nato il minore, ha riconosciuto anagraficamente il genitore non biologico (genitore affettivo) come secondo genitore.
In tutti questi casi (figli nati da famiglie omogenitoriali riconosciuti all’anagrafe), i genitori che si stanno dividendo godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi previsti per le coppie eterosessuali che si separano o divorziano: affidamento e mantenimento dei figli minori, mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (perché ad esempio stanno ancora studiando), regolamentazione della frequentazione con entrambi i genitori, ecc.
È possibile invece che i figli nati all’interno delle coppie omogenitoriali siano riconosciuti come figli del solo genitore biologico e non invece dell’altro genitore, che pure li ha allevati e che è in tutto e per tutto affettivamente e socialmente il secondo genitore. In queste situazioni non sono previste del diritto specifici strumenti di tutela per il genitore affettivo.
Se non riesce a trovare un accordo con il/la partner nel momento dello scioglimento dell’unione civile, in merito al mantenimento e soprattutto alla frequentazione dei figli avuti assieme, si troverà in una situazione più fragile di quella vista sopra. Ciò non significa tuttavia che non possa proteggere sé ed il minore. Infatti, il giudice (in particolare modo il pubblico ministero ai sensi dell’art. 336 c.c.) potrà valutare se “l’interruzione ingiustificata da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore comunque pregiudizievole al figlio” (Corte Costituzionale 20 ottobre 2016, n. 225).