Unione civile

L'unione civile è un istituto giuridico che consente a due persone dello stesso sesso di costituire una famiglia, regolamentando i diritti e i doveri reciproci.
Le parti si impegnano a presentarsi assistenza reciproca, morale e materiale e a stabilire una residenza comune. Ciascuna parte è tenuta a contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo.

Unioni civili: i diritti

La cerimonia si celebra davanti all’ufficiale di stato civile e la coppia può scegliere un cognome comune.

Come accade per chi contrae matrimonio, anche gli/le uniti/e civilmente potranno scegliere il regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni). In assenza di scelta, il regime applicato sarà quello della comunione dei beni.

L’unione civile offre alle persone dello stesso sesso la maggior parte delle tutele e dei benefici giuridici previsti per le coppie sposate, come i benefici fiscali e previdenziali (per esempio detrazioni fiscali per familiari a carico, prima casa ecc.), il regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni), i diritti successori, i diritti del partner in caso di malattia o di ricovero (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali nonché il diritto di assumere decisioni in caso di incapacità di intendere e di volere dell’altro/a partner).

Scioglimento dell'unione civile

L’unione civile, come il matrimonio, è un impegno a lungo termine tra due persone che comporta il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico di diritti ed obblighi in capo agli /alle uniti/e civilmente. Per questo motivo, la legge prevede che gli/le uniti/e civilmente seguano un procedimento ben preciso nel caso in cui desiderino sciogliere la loro unione.

Il procedimento di scioglimento dell’unione civile si svolge in due fasi.
Nella prima, entrambe le parti o anche una sola, si recano allo stato civile (prendendo appuntamento) e dichiarano di voler sciogliere l’unione civile. Non è necessario spiegare i motivi della fine del rapporto, è sufficiente dichiarare che non si vuole più restare uniti.

Questa dichiarazione, resa da entrambe oppure da anche una sola parte, non determina tuttavia ancora lo scioglimento dell’unione civile e nemmeno comporta l’autorizzazione a vivere separati. La dichiarazione ha l’effetto di dare inizio al periodo di tre mesi, al termine del quale le parti possono effettuare lo scioglimento vero e proprio dell’unione civile.

Trascorsi quindi tre mesi dalla prima dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, le parti hanno queste possibilità:

- se non hanno figli comuni minori o portatori di handicap o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, possono tornare davanti all’ufficiale di stato civile per confermare di voler sciogliere l’unione civile.

- se invece, hanno figli comuni possono ricorrere alla negoziazione civile oppure possono rivolgersi al giudice, con un ricorso consensuale (accordo) oppure giudiziale (se non si riesce a trovare un accordo), esattamente come accade per chi divorzia.

Oggetto dell’accordo o della decisione del giudice rientrano le seguenti questioni: chi resterà nella casa famigliare, se spetterà un assegno di mantenimetno per la parte economicamente più debole, ecc. In presenza di figli, sarà necessario prevedere anche le regole relative alla frequentazione dei genitori con i figli e al loro mantenimento oltre che all’assegnazione della casa famigliare (quella in cui si viveva assieme).
Ricordo che, a differenza che per il divorzio, la separazione non è una condizione preliminare allo scioglimento dell’unione. Anzi, la separazione non è proprio prevista per le coppie dello stesso sesso.

Eredità

In caso di morte di uno/una dei/delle partner uniti/e civilmente, l’altro/a ha diritto di ereditare i beni della persona deceduta, proprio come accade per le coppie sposate.

In caso di morte senza testamento, l’eredità verrà divisa tra i/le partner dell’unione civile in base alle norme generali stabilite dalla legge sulle successioni.

È comunque possibile stipulare un testamento per regolare l’eredità in modo diverso da quello previsto dalle legge.

La tutela dei figli dopo lo scioglimento dell'unione civile

Le coppie unite civilmente hanno talvolta figli comuni.
I figli nati all’interno delle coppie omogenitoriali possono essere riconosciuti dalla legge come figli di entrambi i genitori. Si tratta per esempio dei casi in cui uno/a dei due partner ha adottato il/la figlio/a dell’altro/a (adozione in casi particolari del figlio del coniuge - art. 44 legge 184/1983) oppure dei casi di trascrizione in Italia degli atti di nascita formati all’estero o, invece, dei provvedimento di adozione emessi da uno Stato estero o, infine, dei casi in cui il comune italiano in cui è nato il minore, ha riconosciuto anagraficamente il genitore non biologico (genitore affettivo) come secondo genitore.

In tutti questi casi (figli nati da famiglie omogenitoriali riconosciuti all’anagrafe), i genitori che si stanno dividendo godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi previsti per le coppie eterosessuali che si separano o divorziano: affidamento e mantenimento dei figli minori, mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (perché ad esempio stanno ancora studiando), regolamentazione della frequentazione con entrambi i genitori, ecc.

È possibile invece che i figli nati all’interno delle coppie omogenitoriali siano riconosciuti come figli del solo genitore biologico e non invece dell’altro genitore, che pure li ha allevati e che è in tutto e per tutto affettivamente e socialmente il secondo genitore. In queste situazioni non sono previste del diritto specifici strumenti di tutela per il genitore affettivo.

Se non riesce a trovare un accordo con il/la partner nel momento dello scioglimento dell’unione civile, in merito al mantenimento e soprattutto alla frequentazione dei figli avuti assieme, si troverà in una situazione più fragile di quella vista sopra. Ciò non significa tuttavia che non possa proteggere sé ed il minore. Infatti, il giudice (in particolare modo il pubblico ministero ai sensi dell’art. 336 c.c.) potrà valutare se “l’interruzione ingiustificata da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore comunque pregiudizievole al figlio” (Corte Costituzionale 20 ottobre 2016, n. 225).
Elisa Battaglia avvocato bologna
È importante comprendere le caratteristiche di ogni caso specifico e le esigenze di ogni cliente, per poter fornire una consulenza che consenta di realizzare i vostri desideri.

Il mio compito è quello di accompagnarvi nell’intero procedimento di sciogliemento dell'unione civile ed assistervi nelle decisioni da prendere.

Per le Unioni Civili le decisioni riguardano l’assegnazione della casa familiare, il tempo di frequentazione dei figli con ciascun genitore, il mantenimento per i figli ed eventualmente il mantenimento per il coniuge, se ne ricorrono i presupposti.

A seconda del regime patrimoniale scelto nel corso dell'unione civile, si avranno inoltre differenti conseguenze sulla divisione dei beni.