La fine di una relazione affettiva di convivenza può essere dolorosa e portare ad interrogarsi su quali diritti e quali obblighi ha ciascun partner.
Il mio approccio è basato innanzitutto sull’ascolto e sulla comprensione dei fatti, perché ogni situazione presenta caratteristiche diverse e diverse necessità. Nel relazionarmi utilizzo sempre modalità non giudicanti e volte a sostenere la persona.
Coppie di fatto: i diritti
In Italia sono sempre di più le famiglie di fatto e cioè le coppie che convivono, con o senza figli, senza essere sposate o unite civilmente. La convivenza di fatto è formata da due persone maggiorenni di sesso diverso oppure dello stesso sesso, legate da rapporti affettivi e di reciproca assistenza. Da pochi anni, anche i conviventi hanno diritto all’assistenza in ospedale da parte del partner. La convivenza di fatto è provata dall’iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia. Le famiglie di fatto possono decidere di regolare i reciproci diritti e doveri attraverso un contratto scritto con l’ausilio di una/un avvocata/o oppure di una/un notaia/o
Separazione coppie di fatto
La fine di una relazione affettiva di convivenza può essere dolorosa e portare ad interrogarsi di quali diritti e quali obblighi goda ciascun partner.
Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali e relazionali tra i partner non esistono le stesse garanzie di legge previste per le coppie di fatto sposate o unite civilmente. È importante rivolgervi ad un/una professionista esperta per accertarvi che i vostri diritti non siano negati. Ciò è sempre vero ma lo è ancor di più in un settore, come questo, poco tutelato dal diritto e spesso lasciato all’autoregolamentazione privata.
Molti sono gli interrogativi che ci si pone in merito a: gli acquisti effettuati in comune, il mantenimento in favore di uno dei partner, il diritto alla casa, all’assistenza medica, i rapporti con i figli, le questioni ereditarie.
Quando si convive, può accadere di comprare dei beni in comune oppure di aprire un conto corrente bancario cointestato o stipulare un finanziamento. Al momento della cessazione della convivenza, si può procedere alla divisione dei beni o del denaro e si ha diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione (comunione tra comproprietari ex art. 1111.c.c. diversa da quella che possono scegliere le coppie sposate). Per quanto riguarda le somme versate sul conto corrente comune e che sono residuate al momento dello scioglimento, esse spettano a metà a ciascun partner.
Nel caso di morte di uno dei conviventi, l’altro/a ha diritto di subentrare nel contratto con l’alloggio e rimanere nella casa. Al contrario, nel caso in cui la casa sia di proprietà di uno solo dei conviventi, nel caso di morte del proprietario o di fine del rapporto di convivenza, la legge non riconosce alcun diritto all’altro convivente, salvo in presenza di figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti. In quest’ultimo caso, il sistema giuridico italiano prevede una solida tutela ai figli nati all’interno delle coppie di fatto, del tutto uguale a quella prevista per i figli nati da coppie sposate, consentendo l’assegnazione della casa familiare al genitore con il quale i figli vengono collocati (cioè il genitore con il/la quale i figli stanno maggior tempo).
I conviventi, anche se hanno vissuto assieme una vita, non hanno diritti previsti per legge sul patrimonio del defunto. Per tutelare il/la partner, è necessario stipulare in vita un testamento che tuttavia deve rispettare le quote di eredità legittima che sono previste inderogabilmente per i parenti (figli, genitori, eventuale coniuge).
È fondamentale rivolgersi ad un professionista che possa valutare la propria situazione e indicare le possibili soluzioni per tutelare i propri interessi.
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